SP 2 SATURAZIONE PRODUTTIVA

 

Art.  21  Zone di saturazione produttiva: interventi unitari di ristrutturazione produttiva, regole urbanistiche generali (estratto)

           

Sono le zone in prevalenza già edificate, nelle quali sono possibili interventi di conservazione, di riorganizzazione, di ampliamento dei complessi produttivi già insediati e di completamento mediante l’edificazione nei lotti residui.

Sono individuate con apposita perimetrazione, campitura e sigle nelle tavole 1:2000 della carta D del R.U.

Del raggruppamento fanno parte le seguenti sottozone:

SP                     sottozone di saturazione produttiva   

RP                     sottozone di ristrutturazione produttiva

Tutte le zone di saturazione produttiva corrispondono ad aree già destinate ad insediamenti produttivi dal P.R.G. in vigore, ad eccezione delle sottozone SP1 e RP1 (UTOE 7, San Martino alle Fonti) e della sottozona SP15 (UTOE 5P Casenuove) per le quali il R.U. prende comunque atto della situazione preesistente, non rilevata nel P.R.G. in vigore.

Per alcune zone SP il R.U conferma e recepisce in modo integrale le previsioni del P.R.G. in vigore; tali zone sono individuate con specifica annotazione nelle schede dell’allegato C.

 

Il Regolamento Edilizio nel Titolo B Capi 1 e 2 e nell’ Allegato C fornisce per ciascuna sottozona di saturazione e di ristrutturazione i seguenti parametri quantitativi e qualitativi:

-caratteristiche qualitative e quantitative delle eventuali aree pubbliche da realizzare;

-destinazioni d’uso compatibili;

-rapporto di copertura massimo, altezza massima e distanze dai confini;

-precisazioni sulle eventuali integrazioni agli impianti pubblici. 

 

Estratto dall’Allegato C SCHEDE DEGLI INTERVENTI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA

 

UTOE 8 VIA PRATICELLI

 

SP 2  SATURAZIONE PRODUTTIVA 

(LA NORMATIVA RELATIVA ALLA SOTTOZONA COSTITUISCE CONFERMA INTEGRALE DELLE PREVISIONI DEL PRECEDENTE PRG)

 

·        UBICAZIONE

area in fregio alla via Praticelli, estesa ai terreni pianeggianti a sud della strada fino al piede del sistema collinare così come risulta a seguito della attività di escavazione delle fornaci “Castellana” e COLC”.

L’area è stata edificata mediante interventi diretti per i complessi produttivi delle fornaci “Castellana” e “COLC” (successivamente “Piaggiole”) ed è stata riorganizzata mediante due Piani di recupero (“Castellana dell’86 e “Piaggiole” del ‘92)

Individuazione con la sigla SP2 nella tavola specifica in scala 1/2000 (Carta D, tavola della UTOE 8) del R.U.

 

·        Procedure di realizzazione:

riorganizzazione e completamento della sottozona mediante la utilizzazione più intensiva dei lotti edificabili.

Singole concessioni per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento dei complessi produttivi esistenti e per l’edificazione nei lotti edificabili residui.

 

·        Aree pubbliche (parcheggi e verde pubblico):

  Sono individuate nella carta D del Regolamento urbanistico.

Non sono previste integrazioni alla dotazione attuale; il Comune provvederà agli interventi di manutenzione necessari.

 

·        Opere di urbanizzazione - viabilità

Sono individuate nella carta D del Regolamento urbanistico.

Non sono previste integrazioni significative alla viabilità pubblica attuale; il Comune provvederà alle modeste integrazioni previste dalla Carta D ed agli interventi di manutenzione necessari. Eventuali integrazioni alla viabilità interna che risultassero necessarie per l’accesso ai lotti dovranno essere realizzate dai Privati contestualmente agli interventi di ampliamento e di completamento edilizio.

 

·        Opere di urbanizzazione - impianti

Non sono rilevabili carenze significative all’interno della sottozona.

Il Comune ha provveduto a completare il sistema di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle aree urbanizzate e dalle pendici collinari a monte, realizzando i collegamenti definitivi fra le fognature delle acque meteoriche realizzate nell’ambito dei due Piani di recupero “Castellana” e “Piaggiole” ed il canale superficiale di scolo realizzato più a valle. Sempre per gli impianti il Comune provvederà agli interventi di manutenzione necessari.  

 

·        Parametri urbanistici

Nei lotti edificabili dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici.

 

- rapporto di copertura fondiaria                                       r.c. = 60%

 

- altezza massima                                                                h = 8,50

                                                                              con  possibilità  di     raggiungere

                                                                              l’altezza di ml. 9,50 limitatamente   

                                                                              al  20%  della  superficie  coperta, 

                                                                              per la  realizzazione  di  uffici e/o

                                                                              abitazioni di servizio.

                                                                              Possibilità di realizzare volumi di

                                                                              altezza superiore a 9,50  ml.  per

                                                                              particolari esigenze  tecnologiche

                                                                              ed  in connessione all’attività pro-

                                                                              duttiva,    senza     possibilità    di    

                                                                              riconversione;  all’  interno  di tali

                                                                              volumi non potranno  essere rea-

                                                                              lizzati   solai  intermedi   ma  solo

                                                                              eventuali passerelle di servizio                                                                            

                  

                                                    

 

- distanze minime dalle strade                                            ml. 10,00

 

- distanze minime dai confini di zona                                 ml.  5,00

  e dei lotti                                                                 anche in aderenza sui confini

interni agli isolati

 

- distanze minime fra fabbricati                                           ml. 10,00

                                                                                 o in aderenza sui confini

                                                                                                interni agli isolati

 

All’interno dei lotti dovranno essere reperite le superfici da destinare a posti auto nella misura stabilita dalla legge 122/89. Dal calcolo di tali superfici dovranno essere esclusi i piazzali di manovra e di stoccaggio necessari per l’attività produttiva ed i percorsi di collegamento fra tali piazzali.

 

·        Destinazioni ammissibili

industria;

artigianato;

attività direzionali;

commercio all’ingrosso;

commercio limitatamente fino alla media distribuzione ed a condizione che venga verificata e integrata la dotazione di parcheggi pubblici in modo da rispettare gli standards previsti dalla delibera C.R. 137/99 modificata e dagli articoli 6 del Titolo II e 93 del Titolo III;

strutture ricreative e per il tempo libero che comportino un numero significativo di addetti in relazione all’area impegnata;

abitazioni di servizio nei limiti fissati nelle norme di carattere generale.