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SP
2 SATURAZIONE PRODUTTIVA |
Art. 21 Zone di saturazione produttiva: interventi unitari di ristrutturazione produttiva, regole urbanistiche generali (estratto)
Sono le zone in prevalenza già edificate, nelle quali sono possibili interventi di conservazione, di riorganizzazione, di ampliamento dei complessi produttivi già insediati e di completamento mediante l’edificazione nei lotti residui.
Sono individuate con apposita perimetrazione, campitura e sigle nelle tavole 1:2000 della carta D del R.U.
Del raggruppamento fanno parte le seguenti sottozone:
Per alcune zone SP il R.U conferma e recepisce in modo integrale le previsioni del P.R.G. in vigore; tali zone sono individuate con specifica annotazione nelle schede dell’allegato C.
Il Regolamento Edilizio nel Titolo B Capi 1 e 2 e nell’ Allegato C fornisce per ciascuna sottozona di saturazione e di ristrutturazione i seguenti parametri quantitativi e qualitativi:
-caratteristiche qualitative e quantitative delle eventuali aree pubbliche da realizzare;
-destinazioni d’uso compatibili;
-rapporto di copertura massimo, altezza massima e distanze dai confini;
-precisazioni sulle eventuali integrazioni agli impianti pubblici.
Estratto dall’Allegato C SCHEDE DEGLI INTERVENTI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA
(LA NORMATIVA RELATIVA ALLA SOTTOZONA COSTITUISCE CONFERMA INTEGRALE DELLE PREVISIONI DEL PRECEDENTE PRG)
· UBICAZIONE
area in fregio alla via Praticelli, estesa ai terreni pianeggianti a sud della strada fino al piede del sistema collinare così come risulta a seguito della attività di escavazione delle fornaci “Castellana” e COLC”.
L’area è stata edificata mediante interventi diretti per i complessi produttivi delle fornaci “Castellana” e “COLC” (successivamente “Piaggiole”) ed è stata riorganizzata mediante due Piani di recupero (“Castellana dell’86 e “Piaggiole” del ‘92)
Individuazione con la sigla SP2 nella tavola specifica in scala 1/2000 (Carta D, tavola della UTOE 8) del R.U.
· Procedure di realizzazione:
riorganizzazione e completamento della sottozona mediante la utilizzazione più intensiva dei lotti edificabili.
Singole concessioni per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento dei complessi produttivi esistenti e per l’edificazione nei lotti edificabili residui.
· Aree pubbliche (parcheggi e verde pubblico):
Sono individuate nella carta D del Regolamento urbanistico.
Non sono previste integrazioni alla dotazione attuale; il Comune provvederà agli interventi di manutenzione necessari.
Sono individuate nella carta D del Regolamento urbanistico.
Non sono previste integrazioni significative alla viabilità pubblica attuale; il Comune provvederà alle modeste integrazioni previste dalla Carta D ed agli interventi di manutenzione necessari. Eventuali integrazioni alla viabilità interna che risultassero necessarie per l’accesso ai lotti dovranno essere realizzate dai Privati contestualmente agli interventi di ampliamento e di completamento edilizio.
Non sono rilevabili carenze significative all’interno della sottozona.
Il Comune ha provveduto a completare il sistema di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle aree urbanizzate e dalle pendici collinari a monte, realizzando i collegamenti definitivi fra le fognature delle acque meteoriche realizzate nell’ambito dei due Piani di recupero “Castellana” e “Piaggiole” ed il canale superficiale di scolo realizzato più a valle. Sempre per gli impianti il Comune provvederà agli interventi di manutenzione necessari.
Nei lotti edificabili dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici.
- rapporto di copertura fondiaria r.c. = 60%
- altezza massima h = 8,50
con possibilità di raggiungere
l’altezza di ml. 9,50 limitatamente
al 20% della superficie coperta,
per la realizzazione di uffici e/o
abitazioni di servizio.
Possibilità di realizzare volumi di
altezza superiore a 9,50 ml. per
particolari esigenze tecnologiche
ed in connessione all’attività pro-
duttiva, senza possibilità di
riconversione; all’ interno di tali
volumi non potranno essere rea-
lizzati solai intermedi ma solo
eventuali passerelle di servizio
- distanze minime dalle strade ml. 10,00
- distanze minime dai confini di zona ml. 5,00
e dei lotti anche in aderenza sui confini
interni agli isolati
- distanze minime fra fabbricati ml. 10,00
o in aderenza sui confini
interni agli isolati
All’interno dei lotti dovranno essere reperite le superfici da destinare a posti auto nella misura stabilita dalla legge 122/89. Dal calcolo di tali superfici dovranno essere esclusi i piazzali di manovra e di stoccaggio necessari per l’attività produttiva ed i percorsi di collegamento fra tali piazzali.
industria;
artigianato;
attività direzionali;
commercio all’ingrosso;
commercio limitatamente fino alla media distribuzione ed a condizione che venga verificata e integrata la dotazione di parcheggi pubblici in modo da rispettare gli standards previsti dalla delibera C.R. 137/99 modificata e dagli articoli 6 del Titolo II e 93 del Titolo III;
strutture ricreative e per il tempo libero che comportino un numero significativo di addetti in relazione all’area impegnata;
abitazioni di servizio nei limiti fissati nelle norme di carattere generale.