TITOLO   2

 

REGOLE URBANISTICHE GENERALI

 

CAPO  I

 

SISTEMA INSEDIATIVO A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

 

Art.  5  Regole urbanistiche generali

 

1.      In conformità agli obiettivi, alle strategie e agli indirizzi del Piano Strutturale, alla suddivisione del sistema insediativo in sistemi territoriali, sub-sistemi e unità territoriali organiche elementari (UTOE) risultanti dalla cartografia del presente Regolamento Urbanistico, negli articoli seguenti sono stabilite le regole urbanistiche generali per i progetti e gli interventi: di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio nei tessuti urbani individuati nell’edificato attuale  (art. 8), di intervento sugli edifici in base al loro valore storico-architettonico (art. 9), di ristrutturazione urbanistica nelle zone di totale riorganizzazione (art. 10), di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio nelle zone a prevalente destinazione produttiva interne ai tessuti urbani (art. 11), di completamento dell’edificato con interventi puntuali di saturazione edilizia (art. 12) di nuova edificazione residenziale mediante interventi unitari nelle zone di completamento e di ampliamento (art. 13).

2.      Sono inoltre stabilite le regole urbanistiche generali relative alle aree di pertinenza urbana (art. 14)  e di conservazione e trasformazione degli spazi privati (artt. 15/16)

3.      All’interno delle UTOE del sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale saranno consentite di norma le destinazioni riportate di seguito: residenziale, direzionale, turistico-ricettiva, commerciale, artigianale compatibile con la residenza, pubblica e di interesse pubblico,  di parcheggio. Saranno escluse le attività industriali e le attività che producono inquinamento atmosferico ed acustico; saranno inoltre escluse le attività che diano luogo ad aggravi significativi del traffico meccanizzato. Per quanto riguarda le attività commerciali varranno le regole contenute nel successivo art. 6 e nell’art. 79 del Titolo 3. Nelle regole urbanistiche specifiche per il sistema insediativo (Titolo 3 – Capo I) saranno indicate ulteriori norme (in deroga o integrative) sulle destinazioni compatibili nelle singole UTOE del sistema.

4.      Nel successivo Titolo 3 – Capo I (Regole urbanistiche specifiche di area, sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale) sono stabilite per le singole UTOE regole specifiche per gli interventi di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio, integrative di quelle contenute nel presente Titolo 2 – Capo I. Nel successivo Titolo 3 – Capo I - sono stabiliti inoltre i limiti e i criteri per l’edificazione, le tipologie edilizie, il numero degli alloggi, le destinazioni d’uso e gli spazi pubblici e di interesse pubblico per le zone di ristrutturazione urbanistica,  per gli interventi puntuali di saturazione edilizia, per le zone di completamento e di ampliamento residenziale.

5.      Nella CARTA D del Regolamento Urbanistico sono individuati, con apposite perimetrazioni, sigle e numerazioni, i piani attuativi approvati e convenzionati sulla base della precedente strumentazione urbanistica ed ancora in fase di realizzazione.

6.      Edilizia bioclimatica

In merito all’edilizia basata su criteri bioclimatici il Regolamento Urbanistico, in attuazione della indicazione contenuta  nel P.S. punto J dei sistemi tematici dello Statuto del Territorio, individua nel Regolamento edilizio e nelle Norme relative agli oneri sull’attività edilizia, attuative del Titolo IV della legge regionale 52/99, gli strumenti pertinenti per la regolamentazione e la incentivazione dell’edilizia basata su criteri bioclimatici.

Pertanto il Regolamento urbanistico rimanda a una specifica variante integrativa al Regolamento edilizio la individuazione delle caratteristiche di bioclimaticità dell’edificio; tale variante dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia (direttiva CEE 89/106 ecc.) ed individuerà, con l’obbiettivo della tutela ambientale e della elevazione della qualità dell’abitare, norme specifiche in merito:

-        alle caratteristiche bioclimatiche dell’edificio (caratteristiche planivolumetriche, esposizione, isolamento termico delle pareti, caratteristiche delle aperture ecc.

-        alla sistemazione delle aree esterne (con riferimento alla qualità delle aree a verde ed alla posizione delle alberature di alto fusto)

-        alla riduzione dello sfruttamento delle risorse energetiche (promuovendo la utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili)

-        alla utilizzazione di materiali ecologici e privi di tossicità

-        al controllo delle emissioni in atmosfera (eliminando la concentrazione di sostanze inquinanti)

-        alle emissioni di acque reflue (con riferimento ai sistemi di depurazione concentrati o distribuiti)

-        alla sicurezza nell’utilizzazione dell’edificio

-        all’eliminazione delle barriere architettoniche

-        alla protezione dal rumore.

 

Le norme specifiche per l’edilizia bioclimatica dovranno essere studiate in modo compatibile con le esigenze di salvaguardia del paesaggio, di salvaguardia dell’ambiente urbano dei centri storici, di salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e dell’inserimento nel paesaggio degli edifici di valore storico ambientale nel territorio aperto, della necessità di rendere omogenee le caratteristiche tipologiche e di finitura degli edifici nell’ambito degli interventi unitari di ristrutturazione, completamento, ampliamento, espansione edilizia.

 

Il rispetto delle norme specifiche per l’edilizia bioclimatica consentirà la attribuzione all’edificio dei requisiti di “qualità morfologica”, “qualità ecosistemica”, “qualità fruitiva” e nel complesso del requisito di QUALITA’ BIOECOLOGICA, per la quale verrà rilasciato uno specifico CERTIFICATO che potrà essere utilizzato per tutti i vantaggi previsti dalla normativa vigente o futura.

In merito il Regolamento edilizio demanda alle Delibere di individuazione degli oneri sull’attività edilizia, attuative del Titolo IV della legge regionale 52/99, la eventuale individuazione di incentivi riservati agli edifici con certificato di QUALITA’ BIOECOLOGICA.

 

7.      Anche per le aree del sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale varranno, se pertinenti, le prescrizioni contenute nell’art.55 per le aree sottoposte a vincolo.

Art.  6  Definizioni e norme generali

 

Per le definizioni ed i parametri urbanistici ed edilizi si rimanda al “Regolamento Edilizio Comunale” approvato con la Deliberazione C.C. n. 53 del 25.06.1997 ed alle eventuali varianti che dovessero intervenire successivamente.

 

Nel Regolamento Edilizio ed in particolare nella parte V sono contenute le definizioni riportate di seguito:

 

-        superficie fondiaria di pertinenza

-        superficie coperta e rapporto di copertura fondiario

-        volume e indice di fabbricabilità fondiario

-        superficie territoriale e indice di densità territoriale

-        altezza degli edifici

-        distanza dalle strade, dai fabbricati, dai confini

-        cortili e chiostrine

-        piani dell’edificio: piano terreno e rialzato, piani fuori terra, piano seminterrato, piano interrato.

 

Per gli interventi di trasformazione con ampliamento del patrimonio edilizio esistente, di ristrutturazione urbanistica, di saturazione edilizia, unitari di completamento e di ampliamento residenziale, in merito alle distanze varranno i parametri riportati di seguito:

 

            d. minima dalle strade              ml.  5    per  strade di larghezza < 7 ml.

     (se non esistono allineamenti                  ml.   7,5 per  strade di larghezza fra 7,5 e 15 ml.

            precostituiti e salvo il rispetto   ml. 10    per strade di larghezza > 15 ml.

            delle norme antisismiche)                 

 

            d. minima dai confini           ml. 5     dai confini laterali (o in aderenza)

                                                                 ml. 8     dal confine posteriore

                                                                                   anche in aderenza sui confini interni

                                                                                   agli isolati

            d. minima dai fabbricati       ml. 10 fra pareti e pareti finestrate di edifici antistanti

o in aderenza; altezza del fabbricato più alto nelle zone per IUA E IUC.

 

Per tali norme sono previste deroghe ed integrazioni in base a previsioni più puntuali contenute nel successivo articolo 13 e nelle schede dell’Allegato B e, limitatamente agli interventi di trasformazione e di ampliamento del patrimonio edilizio esistente ed agli interventi di ristrutturazione urbanistica, applicando le norme contenute nel Regolamento Edilizio parte V, articoli 5-10, 5-11, 5-12, 5-13.

Si potrà derogare sulla norma della distanza minima fra fabbricati in caso di sopraelevazione fino a 30 cm. per motivi strutturali (formazione di cordolo perimetrale), riconducibile alla categoria di intervento DA1 definita nell’allegato A.  

 

Per quanto riguarda le attività commerciali il R.U. sulla base del Decreto Legislativo 31/3/98 n. 114 e del Regolamento n. 4 del 29/7/99 e successive modifiche, attuativo della Legge Regionale n. 28 del 17/5/99, suddivide gli esercizi commerciali nelle seguenti tipologie, in base alla superficie di vendita (Sv)

            Esercizi di vicinato:                                                      Sv fino a 250 mq.

            Medie strutture di vendita:                                             Sv da 251 a 1.500 mq.

            Grandi strutture di vendita:                                            Sv > 1.500 mq.

A loro volta le grandi strutture di vendita sono suddivise nelle seguenti tipologie:

            TIPOLOGIA A                                                  Sv > 10.000 mq.

            TIPOLOGIA B                                                  Sv da 5.001 a 10.000 mq.

            TIPOLOGIA C                                                  Sv fino a 5.000 mq.

 

Il R.U. prende atto che la Delibera della G.R. 137 del 25.05.1999 (modificata con Del. G.R. 233 del 26.07.1999) attuativa della L.R. 17.05.1999 N. 28 per quanto riguarda le direttive per la programmazione urbanistica commerciale, all’art. 10 prescrive che l’inserimento degli esercizi commerciali sia subordinato ad una dotazione di parcheggi di relazione (ad uso pubblico per i clienti degli esercizi commerciali) in aggiunta a quelli previsti dal D.M. 1/4/1968 n. 1444 ed a quelli previsti per la sosta stanziale dall’art. 2 della legge 24/3/1989 n. 122,  maggiorati degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci, nella misura minima indicata di seguito, in relazione alla Superficie di vendita (Sv)

            Per gli esercizi di vicinato

                                                           1 mq. x 1 mq. Sv

            Per le medie strutture di vendita

                                                           1,5 mq. x 1 mq. Sv

                                                           + 1 mq. x 1 mq. di altre superfici coperte aperte al     

 pubblico per attività complementari

            Per le grandi strutture di vendita

                                                           2 mq. x 1 mq. Sv

                                                       +1,5 mq. x 1 mq. di altre superfici coperte

aperte al pubblico per attività connesse e complementari       

 

Il suddetto art. 10 prevede che i Comuni possano ridurre le dotazioni di parcheggi di relazione per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita sulla base di particolari motivazioni; il R.U. utilizza tale possibilità con le norme specifiche dell’art. 79 del Titolo 3 Capo I.

I parcheggi di relazione dovranno essere realizzati con le caratteristiche funzionali e costruttive prescritte dall’art. 10 della delibera G.R. 137/1999 modificata. 

I raccordi viari fra gli insediamenti commerciali e la viabilità pubblica dovranno essere realizzati con i criteri costruttivi prescritti dall’art. 9 della delibera G.R. 137/99 modificata.

 

Art.  15  Sistemazione degli spazi privati

 

- CORTILI E CORTI

Sono gli spazi chiusi interni agli isolati e fra gli edifici, di cui costituiscono le pertinenze esterne collettive o private. 

Dovrà essere perseguito l’obiettivo di riqualificare i cortili e le corti interne agli isolati ed agli edifici mediante la riorganizzazione delle costruzioni che non fanno parte dell’impianto originario e che non costituiscono accessori dell’edificio principale (compresi quelli già classificati come “superfetazioni” dal PPCS in vigore prima del R.U.).

La riorganizzazione di tali corpi di fabbrica (di seguito definiti “aggiunti”) dovrà comportare di norma l’accorpamento sul perimetro dei cortili e delle corti, in modo da dare unitarietà agli spazi liberi e riqualificazione tipologica e d’immagine ai corpi “aggiunti”.

Gli spazi liberi così ottenuti dovranno essere riqualificati con pavimentazioni omogenee e soprattutto con la sistemazione a verde o a verde alberato.

Le eventuali superfici a parcheggio dovranno essere realizzate con materiali permeabili.

La riorganizzazione dei corpi di fabbrica “aggiunti” e la riqualificazione dei cortili e delle corti saranno obbligatori in caso d’interventi oltre la manutenzione straordinaria sui corpi di fabbrica “aggiunti” ed in caso di interventi di risanamento conservativo e oltre sulle unità immobiliari delle quali i cortili, le corti ed i corpi di fabbrica “aggiunti” costituiscono pertinenze esterne.

 

- CHIOSTRINE E CORTI MINORI

 Si intendono per chiostrine ai sensi del presente capaverso gli spazi vuoti a sviluppo verticale interni agli edifici con i lati di larghezza inferiore a 3 ml. e per corti minori quelle con almeno un lato di larghezza inferiore a 5 ml.

Dovrà essere perseguito l’obiettivo di riqualificare le chiostrine e le corti minori mediante l’eliminazione dei corpi aggiunti che non fanno parte dell’impianto originario e che costituiscono ostruzione negativa dal punto di vista igienico (compresi quelli già classificati come “superfetazioni” dal PPCS in vigore prima del R.U.).

La riqualificazione delle chiostrine e delle corti minori dovrà essere di tipo funzionale ed igienico; con l’eliminazione dei corpi di fabbrica “aggiunti” si potranno recuperare le dimensioni originarie di tali spazi interni ed il livello originario di areazione ed illuminazione dei locali che vi si affacciano.

Le capacità d’areazione delle chiostrine e delle corti minori dovranno essere migliorate ripristinando l’originario effetto di “tiraggio”, mediante l’aumento delle superfici finestrate dei locali che vi si affacciano e mediante l’inserimento su tali superfici ed in particolare su quelle poste ai livelli più bassi (compresa la porta di collegamento fra le chiostrine e gli androni d’ingresso degli edifici) di dispositivi di apertura permanente tipo wasistas.

Le superfici alla base delle chiostrine e delle corti minori dovranno essere pavimentate con materiali tradizionali.

Le chiostrine potranno essere coperte con lucernari in vetro dotati di aperture laterali di superficie almeno equivalente a quella della chiostrina.

La demolizione dei corpi di fabbrica “aggiunti” e la riqualificazione delle chiostrine e delle corti minori saranno obbligatorie in caso di interventi oltre la manutenzione straordinaria dei corpi di fabbrica “aggiunti” ed in caso di interventi di risanamento conservativo ed oltre sulle unità immobiliari delle quali le chiostrine, le corti minori ed i corpi di fabbrica aggiunti costituiscono pertinenze.

 

- RESEDE E PERTINENZE

Gli spazi liberi esistenti fra gli edifici dovranno essere mantenuti, salvo prescrizioni specifiche per i vari tessuti formulate nelle norme per le singole UTOE nel titolo 3 capo 1, negli usi attuali, come pertinenza delle abitazioni e preferibilmente a giardino.

Per tutte le nuove sistemazioni e per la modificazione delle aree inedificate di pertinenza degli edifici è richiesto che non meno del 40% della superficie sia sistemato con aree a verde o comunque con pavimentazione permeabile.

L’abbattimento di essenze arboree potrà avvenite solo previa autorizzazione del Servizio Assetto del Territorio del Comune che potrà imporre la messa a dimora di altre essenze.

 

- RECINZIONI

Le recinzioni potranno essere realizzate con muretti e ringhiere con una altezza massima complessiva di 1,50 ml. (massimo ml. 0,70 per il muretto) e con siepe sempreverde interna.

Nel Centro Urbano, in corrispondenza dei vuoti all’interno di cortine edilizie continue potranno essere realizzati come recinzioni muri intonacati fino a ml. 2,00 di altezza, preferibilmente con la messa a dimora di alberi di alto fusto nel resede privato a ridosso di tali muri.

Sui confini interni agli isolati potranno essere realizzate recinzioni con rete a maglia sciolta e paletti.

 

Art.  17  Piani di Settore e norme di Salvaguardia in carenza di tali piani.

 

L’Amministrazione comunale potrà elaborare, ad integrazione delle norme contenute nel presente Capo I del Titolo 2, dei Piani di Settore su temi specifici.

Si riporta di seguito l’elenco di tali temi, che potrà essere ulteriormente integrato nel corso della gestione del Regolamento urbanistico.

In carenza dei Piani di Settore si riportano di seguito delle norme di Salvaguardia.

- PIANO DEL COLORE PER GLI EDIFICI ESISTENTI E DI NUOVA EDIFICAZIONE.

In carenza del piano per gli edifici di valore si applicheranno le norme dell’art. 2 punto b dell’allegato A; per gli interventi di recupero e di saturazione edilizia sugli edifici esistenti in generale si dovrà fare riferimento ai colori tipici del tessuto urbano di appartenenza; per le nuove edificazioni negli interventi unitari di completamento o di ampliamento si dovrà fare riferimento al contesto edificato ed ambientale e si dovrà tendere alla omogeneità all’interno dell’intervento unitario.

- PIANO DELLE INSEGNE E DELLE SCRITTE COMMERCIALI.

 In carenza del piano si applicheranno le norme dell’art. 2 punto 3 dell’allegato A per tutti gli edifici di valore e per gli edifici dei tessuti urbani classificati TA e TC.

- PIANO DELLE RECINZIONI NELLE AREE URBANE.

In carenza del piano si applicheranno le norme del precedente art.15 e le recinzioni dovranno essere improntate alla massima semplicità per quanto riguarda la linea superiore dei muretti, i particolari costruttivi delle ringhiere e dei cancelli, le caratteristiche degli accessi.

- PIANO DELLE ALBERATURE PRIVATE.

In carenza del Piano i progetti di sistemazione degli spazi esterni agli edifici ed i progetti di nuova edificazione dovranno contenere il progetto dell’arredo vegetazionale.

Per le essenze si dovranno privilegiare quelle locali e si dovrà tenere conto del contesto urbano (aree di verde pubblico, giardini privati adiacenti, ecc.).

 

Art.  25  Aree da bonificare

 

I siti da bonificare sono quelli individuati con la deliberazione G.R.T. n. 384 del 21/12/99 e quelli che potranno essere individuati successivamente con le procedure di legge.

Sulle aree da bonificare si dovrà provvedere, ai sensi del D.M. 471 del 25/10/1999, alla predisposizione del piano di caratterizzazione ed agli adempimenti successivi ad esso conseguenti ai sensi di legge.  

 

TITOLO 3

 

REGOLE URBANISTICHE SPECIFICHE DI AREA

 

CAPO I

 

SISTEMA INSEDIATIVO A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

 

Art. 78 INQUADRAMENTO GENERALE

 

Il sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale è suddiviso in 3 sottosistemi ed in 13 UTOE:

 

 

            SOTTOSISTEMA DEL CAPOLUOGO

                                  

                                   AREE “INTERNE”         UTOE  1  CENTRO STORICO 

                                  CON FUNZIONI                2  ZONA SCOLASTICA E SPORTIVA

                                   OMOGENEE                   3  NORD RIVA DESTRA

4       SUD RIVA DESTRA

5       NORD OVEST FERROVIA

6       SUD RIVA SINISTRA

AREE “ESTERNE”        UTOE  7  MONTEMAGGIORI ECC..

CON FUNZIONI             8  VIA PRATICELLI

MISTE

 

SOTTOSISTEMA DELLE FRAZIONI      

                                                           UTOE  9  CASTELNUOVO

10     DOGANA

11     GRANAIOLO

12     CAMBIANO

13     PETRAZZI

 

Per tutte le UTOE del sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale il R.U. richiama le analisi della situazione attuale, gli obbiettivi strategici e le previsioni di carattere generale contenuti nelle “SCHEDE DELLE UTOE” (elaborato D1) del Piano strutturale.

Per le indicazioni riportate negli articoli successivi si deve fare riferimento alla Carta D del R.U. ed alle norme di carattere generale contenute nel Titolo 2 Capo I, II, III, IV. Per gli interventi di totale ristrutturazione (IUR) di saturazione Edilizia (S.) di completamento e di ampliamento residenziale (IUC, IUA), di recupero, saturazione e ampliamento produttivo (IURP, SP, IUAP) nel sottosistema delle aree esterne, le indicazioni delle singole UTOE rimandano alle schede specifiche di cui agli Allegati B e C.

Negli articoli successivi vengono indicate anche le regole di intervento sulle aree agricole “di margine” esterne ai tessuti edilizi ed alle zone edificabili ma interne alle UTOE del sistema insediativo. Su tali aree dovranno essere applicati anche i vincoli territoriali indicati nell’articolo 55 del Titolo 2 e riportati nella Carta B del R.U.

 

Art. 79 NORME SPECIFICHE PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI

 

Nelle UTOE del sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale il Regolamento urbanistico, tenendo conto della individuazione delle tipologie degli esercizi commerciali, al fine di adeguare le previsioni di piano alle prescrizioni sulla dotazione di parcheggi di relazione contenute nell’art. 10 della delibera C.R. 137/99 (modificata con la delibera C.R. 233/99) attuativa della L.R. 28/99 ed utilizzando la possibilità di ridurre tali dotazioni prevista dal suddetto art. 10 subordina la realizzazione di nuove strutture commerciali al rispetto delle prescrizioni riportate di seguito.

I riferimenti successivi ai parcheggi di relazione nella “misura prevista” dall’art.10 della Delibera C.R.137/99 modificata devono essere intesi “nella misura minima” .

-        Si individua come zona da assoggettare a Piano di rivitalizzazione della rete distributiva (PIR), ai sensi degli art.4 e 8 del Regolamento regionale n. 4/99 modificato ed ai sensi degli “Indirizzi di Programmazione commerciale” approvati dal Consiglio comunale con la Deliberazione n. 5 del 9/02/2001, l’area del centro commerciale di Castelfiorentino individuata con campitura in rosso nella Tavola 1 del programma commerciale facente parte dell’allegato B alla Variante al precedente PRG approvata con la deliberazione C.C. n.59 dell’11/09/2001. All’interno dell’area da assoggettare a PIR potranno essere realizzati esercizi di vicinato senza la contemporanea realizzazione di parcheggi per la sosta di relazione. All’interno dell’area da assoggettare a PIR potranno essere realizzate medie strutture di vendita; per le strutture con Sv fino a 400 mq. non sarà necessaria la contemporanea realizzazione di parcheggi per la sosta di relazione; per le strutture con superficie superiore a 400 mq. dovranno essere realizzati parcheggi per la sosta di relazione nella misura prevista dall’art.6 del Titolo 2; Tali parcheggi potranno essere realizzati anche nelle posizioni indicate nella Tavola 2 del programma commerciale facente parte dell'’Allegato B alla variante al precedente PRG approvato con la deliberazione C.C. 59 dell'’1/09/2001, se  confermate dalle previsioni del R.U.

-        Si individua come zona nella quale sussistono oggettive condizioni di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato, ai sensi dell’art.4 e 8 del Regolamento regionale n.4/99 modificato, ed ai sensi degli “Indirizzi di Programma zone commerciali”, l’area individuata con campitura in giallo nella tavola 3 del Programma Commerciale facente parte dell’allegato B alla variante al precedente PRG approvata con la deliberazione C.C. n. 59 dell’11/9/2001. All’interno dell’area “vulnerabile” potranno essere realizzati esercizi commerciali di vicinato senza la contemporanea realizzazione di parcheggi per la sosta di relazione. Per l’area “vulnerabile” gli Indirizzi di programmazione commerciale” stabiliscono un limite massimo per la superficie di vendita complessiva degli esercizi commerciali di media distribuzione oltre il quale potranno essere autorizzate medie strutture di vendita solo a seguito di concentrazione ed accorpamento di esercizi autorizzati. Per le medie strutture di vendita realizzabili nelle aree “vulnerabili” dovranno essere realizzati parcheggi per la sosta di relazione nella misura prevista dall’art.6 del Titolo 2; tali parcheggi potranno essere realizzati anche nelle posizioni indicate nella già citata tavola 3 del Programma Commerciale, se confermate dalle previsioni del R.U. Nelle altre aree del Sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale (del capoluogo esterne e delle frazioni) varranno le stesse norme indicate per l’area “vulnerabile” con l’esclusione del limite massimo per le superfici di vendita degli esercizi di media distribuzione.

Nel sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale il R.U.  prevede l’ampliamento della Grande Struttura di vendita esistente nella UTOE 3 del Capoluogo e prevede la possibilità di realizzare nuove grandi strutture di vendita in altre UTOE, individuate nel Titolo 3 Capo I. La possibilità di realizzare l’ampliamento nella UTOE 3 e le nuove grandi strutture di vendita sarà subordinato ai criteri ed alle procedure previste dal Regolamento Regionale 4/99 modificato in tema di SVAG (Superficie di Vendita Autorizzabile per le Grandi strutture commerciali).

La realizzazione dell’ampliamento e delle nuove grandi strutture comporterà la realizzazione di parcheggi per la sosta di relazione nella misura prevista dall’Art. 6 del Titolo 2.

 

SOTTOSISTEMA DELLE FRAZIONI

 

Art. 90   UTOE 11 / GRANAIOLO

 

La Frazione di Granaiolo in Comune di Castelfiorentino è collegata in modo organico e senza soluzioni di continuità con le Frazioni di Fontanella e S. Andrea in Comune di Empoli; pertanto alcune previsioni del P.S. riguardano interventi realizzabili solo mediante accordi di programma con il Comune di Empoli.

 

-        TESSUTI EDILIZI ESISTENTI

TA  la parte in comune di Castelfiorentino dei nuclei storici nati in corrispondenza dell'incrocio fra la strada di Valdelsa (via Niccoli) e la via Salaiola da Granaiolo a Empoli (Via Onofrio di Paolo)

TC   un piccolo nucleo in prosecuzione del tessuto TA su via Niccoli

TP   l’insediamento in fase di realizzazione a monte di via Niccoli

TS la parte in Comune di Castelfiorentino del complesso e delle aree dell’ex Zuccherificio di Granaiolo

 

-        NORME SPECIFICHE PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI

Nel tessuto TA in caso di interventi di ristrutturazione in categoria DP1 e superiore dovranno essere perseguite le seguenti finalità:

-  recupero di immagine con adeguamento tipologico e di finiture

-  valorizzazione degli spazi interni agli isolati

-  riqualificazione abitativa

 

-        PIANI ATTUATIVI IN FASE DI REALIZZAZIONE

La lottizzazione convenzionata relativa al tessuto TP

 

-        INTERVENTI DI TOTALE RISTRUTTURAZIONE

IUR9   riguarda il tessuto TS più le aree fra l’ex Zuccherificio e la strada per Castelnuovo (Via Tassinari); la riorganizzazione prevista nell’ambito dell’IUR9 dalla scheda specifica dell’allegato B potrà ricollegarsi in modo organico con il resto delle frazioni di Granaiolo, Fontanella e S. Andrea solo mediante un coordinamento con le previsioni urbanistiche del Comune di Empoli.

 

-        INFRASTRUTTURE VIARIE E PARCHEGGI

Per eliminare la carenza di parcheggi a servizio della residenza che caratterizzano i tessuti TA e TO il R.U. individua come unica soluzione possibile un accordo di programma che preveda la realizzazione di parcheggi pubblici in Comune di Empoli su via Salaiola (via Onofrio di Paolo) e oltre il passaggio a livello nell’area dell’ex Zuccherificio; il sistema dei parcheggi prefigurato in precedenza, insieme al traffico veicolare su via Niccoli e sul settore empolese della attuale Statale 429, potranno comunque essere organizzati in modo adeguato solo dopo il radicale ridimensionamento del traffico veicolare di attraversamento delle frazioni che si avrà dopo la realizzazione della nuova S.S. 429.

Il R.U. individua all’interno della UTOE il nuovo collegamento viario fra via Tassinari e le aree ed i fabbricati dell’ex Zuccherificio.

 

-        AUTORIMESSE INTERRATE

Il R.U. prevede una autorimessa interrata all’interno del tessuto TA.

 

-        GLI EDIFICI MONUMENTALI

     Nella UTOE 11 ricade il complesso della villa e della fattoria di Granaiolo, con il parco monumentale. Il R.U. tutela gli edifici con le regole di intervento di cui all’art. 9 del Titolo 2 e il parco monumentale con le norme dell’art. 16 sempre del precedente Titolo.

 

-        ZONE PARTICOLARI

Il R.U. individua un’area fra via Vittorio Niccoli e la linea ferroviaria come area utilizzabile per giardini privati con possibilità di realizzare strutture di ristoro a servizio della strada e della vicina stazione ferroviaria. La sistemazione dell’area sarà subordinata alla elaborazione di un progetto di insieme per il quale dovranno essere acquisiti i pareri favorevoli della C.E. e della Commissione urbanistica Consiliare; il progetto di insieme dovrà indicare in modo dettagliato: la collocazione e le dimensioni delle strutture di ristoro, gli accessi ed i parcheggi ad uso pubblico (in merito potrà essere studiata una soluzione coordinata con la realizzazione dei parcheggi in comune di Empoli) le sistemazioni esterne comprese le piantumazioni di essenze arboree ed arbustive, gli impianti. Le strutture di ristoro dovranno rispettare il rapporto di copertura del 15%, dovranno essere realizzate a una distanza di almeno 20 ml. da via Niccoli e dovranno essere a un solo piano e in struttura leggera (legno o altri materiali leggeri comunque di buona qualità); la edificazione sarà subordinata ad un vincolo di destinazione con obbligo di demolizione al termine della funzione.   

 

-        AREE AGRICOLE DI MARGINE

Sulle altre aree a valle di via Niccoli non potrà essere realizzata alcuna nuova costruzione compresi i manufatti precari e le serre stagionali; sui fabbricati esistenti potranno essere  effettuati interventi fino alla ristrutturazione nelle categorie DP e DT senza aumento di volume né di superficie coperta; le aree libere potranno essere sistemate come giardino o come aree alberate.

Le aree a monte dei tessuti TA e TP sono assimilate per quanto riguarda la normativa alle aree della UTOE contermine E4a, del sottosistema delle aree “di raccordo”.

Non sarà consentita la costruzione di nuovi edifici stabili né in muratura né in materiali leggeri.