Art. 31 – Parcheggi pubblici

 

Sono individuati nella Carta D e nella Carta E del R.U. con una differenziazione fra i parcheggi esistenti e quelli di previsione.

Dal punto di vista normativo le aree per i parcheggi pubblici corrispondono alle aree previste dall’art. 3, punto d) del D.M. 2.4.1968 n. 1444 a servizio degli insediamenti residenziali,  a quota parte delle aree previste dall’art. 5, punti 1 e 2, sempre del D.M. 1444/68 a servizio degli insediamenti produttivi, commerciali, direzionali, a quota parte delle aree per i parcheggi di relazione previste dall’art. 10 della Delibera C.R. n. 137/99 modificata, attuativa della L.R. 28/99.

 

Per la realizzazione dei nuovi parcheggi e per la ristrutturazione di quelli esistenti si dovranno rispettare i criteri riportati di seguito: le superfici di pavimentazione dovranno essere permeabili almeno per il 25%, tendenzialmente dovranno essere permeabili almeno gli spazi di sosta veri e propri; i parcheggi dovranno essere preferibilmente alberati, con finalità funzionali (ombreggiatura dei posti auto nel periodo estivo) di schermatura e ornamentali; dovranno essere inseriti ulteriori accorgimenti di schermatura, preferibilmente con essenze arbustive, in corrispondenza dei punti di contatto con i percorsi pedonali e ciclabili più importanti ed in coincidenza dei coni visivi verso gli edifici monumentali.

 

Art. 49 – Parcheggi scambiatori e “di margine”

 

 Il R.U. individua nella Carta D, con specifica campitura e sigla i parcheggi scambiatori, fra la mobilità in automobile e le stazioni ferroviarie, anche a servizio dei residenti nei comuni confinanti che utilizzano le stazioni ferroviarie del Comune di Castelfiorentino. Sono previsti 4 parcheggi scambiatori per la stazione centrale di Castelfiorentino (con accesso da Via XXIV Maggio (2), Via B. Gozzoli, Via C. Battisti) e 1 parcheggio scambiatore per la stazione di Cambiano (con accesso dalla S.S. 429). Potrà avere funzione di parcheggio scambiatore anche uno dei parcheggi previsti dalla specifica scheda dell’I.U.R.9, all’interno della UTOE 11 di Granaiolo, a condizione che venga realizzata la soluzione di attraversamento della linea ferroviaria indicata nella suddetta scheda.

I parcheggi scambiatori sono facilmente accessibili dalla viabilità urbana di penetrazione (per Castelfiorentino) o dalla viabilità di attraversamento e di servizio (per Cambiano e Granaiolo) e sono collegati alle stazioni con percorsi pedonali alternativi che dovranno essere qualificati in modo particolare.

Avranno valore di parcheggi scambiatori anche i parcheggi per biciclette più vicini alle stazioni, fra quelli indicati nell’art. 45 nei punti terminali verso il centro commerciale del sistema delle piste ciclabili.

 

Il R.U. individua come Parcheggi “di margine” quelli a servizio delle aree commerciali e dei servizi del centro urbano di Castelfiorentino (aree di attrazione urbana). Per la individuazione dei parcheggi di margine il R.U. conferma a tutti gli effetti, con alcune modifiche di dettaglio, i contenuti del “Piano dei parcheggi e del traffico” per il capoluogo, approvato dal Consiglio Comunale con la delibera n. 3 del 26/01/1996.

I parcheggi di margine sono a contatto o comunque facilmente accessibili dalle strade di penetrazione urbana, senza interferenze con le strade a traffico da disincentivare di cui all’art. 45; sono inoltre a contatto con la rete dei percorsi  alternativi. I collegamenti fra i parcheggi “di margine” e la rete dei percorsi  alternativi dovranno essere separati (o comunque nettamente distinti) dagli accessi ai parcheggi stessi dalla viabilità carrabile e dovranno essere facilmente individuabili da tutta l’area dei parcheggi.

Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive, per i parcheggi scambiatori e per i parcheggi di margine dovranno essere applicati gli stessi criteri individuati per i parcheggi in generale nell’art. 31.

 

Art. 50 – Regole generali per la realizzazione di nuove infrastrutture per la viabilità

 

La realizzazione delle infrastrutture di cui al presente Capo IV del Titolo 2 sarà soggetta esclusivamente alla normativa specifica di settore, oltre che alle prescrizioni contenute nei precedenti articoli ed alle prescrizioni specifiche contenute nel successivo Titolo 3 Capo I e II.

Le caratteristiche delle nuove infrastrutture dovranno essere adeguate ai livelli “gerarchici” ed alle funzioni specifiche indicate nei precedenti articoli 41 e 42.

Le infrastrutture viarie ed in generale le infrastrutture per la mobilità prescritte dalle regole specifiche di cui al Titolo 3, Capo I e Capo II per gli interventi di saturazione edilizia, per le zone di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, per gli interventi unitari di completamento e di ampliamento residenziale, per le zone di completamente e ristrutturazione produttiva, per le zone di ampliamento e di espansione produttiva, dovranno essere realizzate nell’ambito degli interventi edilizi ed urbanistici previsti per le suddette zone, sulla base di progetti e di piani di dettaglio complessivi e con le modalità previste nelle relative convenzioni.

Le infrastrutture di cui al precedente capoverso dovranno essere progettate e realizzate rispettando le prescrizioni funzionali, quantitative e qualitative contenute nel Titolo 3 Capo I e Capo II e nelle schede allegate al R.U. alle lettere B e C.

 

Art. 51 – Regole generali per la conservazione e l’ammodernamento delle infrastrutture per la mobilità

 

Il sistema delle infrastrutture per la mobilità esistenti individuate dal R.U. costituisce un patrimonio fondamentale per gli insediamenti e per tutto il territorio comunale e dovrà essere quindi conservato, riqualificato e, se necessario, recuperato.

Gli interventi di riqualificazione e di recupero dovranno tendere ad adeguare le infrastrutture esistenti ai criteri costruttivi indicati al precedente art. 50  per le nuove infrastrutture.