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CAVA
CE1 |
Art. 70 — Attività estrattive, regole di progettazione, gestione e recupero (estratto)
Le aree destinate ad attività estrattive sono indicate nella carta A del R.U.
Si confermano a tutti gli effetti i contenuti della “Variante al PRG di adeguamento al PRAE” approvato dal Consiglio Comunale con la Delibera n.47 del 29.05.97 in attuazione delle previsioni del Piano Regionale per le Attività Estrattive.
La conferma dei contenuti della “Variante al PRG di adeguamento al PRAE” avrà carattere provvisorio e varrà fino a quando non saranno stati approvati gli atti di programmazione e di pianificazione previsti dalla L.R. 78 del 3.11.98 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavabili e riutilizzazione di residui recuperabili). Tali atti di programmazione e di pianificazione dovranno essere approvati dalla Regione (PRAER, articolato in due settori) e dalla Provincia (PAERP, anch’esso articolato in due settori).
Dopo l’approvazione del PAERP (Piano di Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia) il Comune adeguerà il R.U. nei termini previsti dal PAERP stesso.
La variante al PRG di adeguamento al PRAE regolamenta per tutte le aree ubicate nella carta A del R.U. i criteri di progettazione per gli interventi, le modalità di escavazione e di gestione delle cave, le modalità di ripristino delle aree al termine della escavazione, le destinazioni finali delle aree dopo l’intervento di ripristino.
Rispetto alla Variante al PRG di adeguamento al PRAE il R.U. ha modificato le previsioni relative alla aree CEA2, CEA3 (escavazione di argilla per la fornace PLP), trasformandole nelle previsioni CE3 e CE4 (ripristino delle aree di escavazione) e ha annullato le previsioni relative all’area CEA1 (escavazione di argilla per la fornace SILAP) e all’area CE2 (ripristino delle aree di escavazione delle ex fornaci Castellana e Colc).
Le aree CEA1, CEA2, CEA3, sono state annullate o modificate a seguito della cessazione dell’attività delle fornaci SILAP e PLP; l’area CE2 è stata annullata a seguito della individuazione dell’area come verde pubblico e tenendo conto del fatto che sono già stati effettuati interventi significativi di ripristino.
Per le aree annullate (CEA1, CE2) il R.U. ha individuato nuove regole di intervento nell’ambito dell’UTOE 7 (sistema del Capoluogo, sottosistemi delle aree esterne con funzioni miste), e dell’UTOE 8 (sistema del Capoluogo, sottosistemi delle aree esterne con funzioni miste).
(si riportano di seguito le norme confermate della “Variante al PRG di adeguamento al PRAE”)
ZONE PER LA COLTIVAZIONE DI CAVE. CAVE DI ESTRAZIONE DI MATERIALI DEL SETTORE 1 (MATERIALI PER USI INDUSTRIALI E MATERIALI PER COSTRUZIONI ED OPERE CIVILI).
a) Destinazione: cave per l’estrazione dei materiali del settore 1 (materiali per usi industriali e materiali per costruzioni ed opere civili).
Le zone di cava elencate e regolamentate di seguito sono cave per l’estrazione dell’argilla e cave per l’estrazione di sabbia. Si tratta di cave appartenenti alle seguenti tipologie definite dal PRAE e dalle “Istruzioni tecniche per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali comunali in applicazione del PRAE”:
A) NUOVE CAVE DI MATERIALE DEL SETTORE 1
B) AMPLIAMENTO DI CAVE ESISTENTI DI MATERIALI DEL SETTORE 1
C) RECUPERO AMBIENTALE E FUNZIONALE DELLE CAVE DISMESSE
Sono ammessi l’attività di escavazione, il deposito del materiale scavato, le discariche dei materiali non utilizzati, gli impianti per le opere di prima lavorazione dei materiali (opere necessarie per rendere il materiale idoneo alla utilizzazione, quali lavaggi, vagliature, selezionamenti, frantumazione, sbozzatura).
Le aree e gli impianti per le opere di prima lavorazione saranno individuati dai progetti di coltivazione, definiti di seguito, scegliendo le localizzazioni più idonee all’interno della zona di cava. Di norma verranno scelte le aree a valle delle cave previste sui pendii collinari e le aree più vicine alla viabilità esterna alle zone di cava.
b) Tipo di intervento: progetto di coltivazione redatto, approvato e attuato ai sensi e con le modalità previste dalla Legge Regionale n.36 del 30.04.1980.Il progetto dovrà prevedere in particolare: l’area interessata, le modalità dell’attività di escavazione, la realizzazione di tutte le infrastrutture (strade, parcheggi, fognature, ecc.) necessarie per l’attività di escavazione, le aree e gli impianti per le opere di prima lavorazione, le caratteristiche del ripristino delle aree di escavazione ed in generale delle zone di cava ed i tempi massimi per gli interventi di ripristino. Gli interventi di ripristino saranno in funzione della utilizzazione finale dell’area dopo l’attività di escavazione e dovranno comunque concludersi entro tre anni dalla fine dell’attività estrattiva.
La fattibilità degli interventi è condizionata all’effettuazione di indagini di dettaglio condotte a livello di area complessiva.
L’esecuzione di quanto previsto dai risultati di tali indagini in termini di miglioramento di condizioni morfologiche e di tecniche di coltivazione costituisce un vincolo specifico per il rilascio dell’autorizzazione.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla regimazione delle acque ed ai fenomeni di erosione superficiale.
Dovranno inoltre essere eseguiti appositi calcoli di stabilità dei pendii (D.M.LL.PP 11/03/1988).
Le singole zone di cava sono elencate di seguito. Per ciascuna zona di cava sono indicate l’ubicazione, la tipologia della cava e la sigla (CN, CNA, CE, con i relativo numero d’ordine) con la quale la zona è individuata nel PRAE e negli elaborati grafici del PRG variato in adeguamento al PRAE.
Per ciascuna zona di cava sono specificate in modo dettagliato, ai sensi del punto 3.1.3. delle “Istruzioni tecniche” già citate ed in aggiunta alle prescrizioni di carattere generale indicate in precedenza:
1) le prescrizioni per la redazione del progetto di coltivazione
2) le prescrizioni per la redazione del progetto di ripristino ed i tempi massimi
3) le destinazioni finali dell’area ed i relativi interventi consentiti
4) le norme particolari previste dalle “Istruzioni tecniche” per le cave di ampliamento delle cave esistenti e per il recupero ambientale e funzionale delle cave dismesse.
SOTTOZONA CE1
Cava di argilla in località Campo al Fieno - Pian Grande (ex fornace Balli).Recupero ambientale e funzione di cave dismesse.
1) PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE.
Le risorse essenziali da salvaguardare sono il suolo, la flora, il paesaggio. Per salvaguardare tali risorse l’escavazione dovrà essere contenuta in modo da conferire al terreno una morfologia coerente con quella tipica della zona ed in particolare in modo da mantenere all’area il carattere di controcrinale (per quanto ridimensionato quantitativamente ed arretrato) rispetto al sistema collinare interno.
Per tale area dovrà essere presentato apposito progetto con particolare attenzione al recupero ambientale dell’area.
Il progetto deve basarsi su una apposita indagine geognostica che definisca i problemi connessi con l’attività estrattiva secondo quanto previsto dall’art.4 della L.R. 36/80.
In particolare dovranno essere valutate le caratteristiche idrologiche, litologiche, idrogeologiche e geomorfologiche di dettaglio.
Per quanto riguarda l’analisi sulla stabilità dei pendii e dei fronti di scavo, si deve fare riferimento a quanto previsto al punto G del D.M.LL.PP 11/03/1988.
Il progetto di coltivazione presentato ai sensi della L.R. 36/80 e delle successive modifiche e delle presenti prescrizioni, dovrà essere corredato di un dettagliato piano di coltivazione con indicate le zone di escavazione, quelle di deposito del materiale cavato, le aree di rispetto, le infrastrutture, i servizi, le recinzioni e le opere di urbanizzazione necessarie.
La coltivazione dovrà essere sviluppata tenendo in considerazione la morfologia attuale dell’area già scavata in modo da adattare tale morfologia ai nuovi gradoni.
Dovranno essere rispettate le norme, salvo diversa e comprovata motivazione tecnica, indicate nel D.P.R n.128 del 09.04.1958 che vieta di tenere a strapiombo i fronti di escavazione.
La pendenza dei fronti di cava dovrà comunque essere realizzata in relazione alle caratteristiche geotecniche puntuali valutate con apposite analisi di laboratorio.
Dove le condizioni lo consentono la coltivazione dovrà essere eseguita a gradoni con alzata preferibilmente di circa 3,00 m. e scarpa di 6,00 m. per consentire un agevole passaggio dei mezzi.
Il progetto deve essere il risultato di una attività interdisciplinare che individui oltre alle caratteristiche geologiche sopra definite anche quelle vegetazionali, agronomiche, pedologiche, socio-economiche e paesaggistiche.
Il progetto dovrà contenere delle valutazioni sugli effetti ambientali a firma dei tecnici abilitati (interdisciplinari) che integrino quelle eseguite nella presente analisi.
In fase di coltivazione si dovranno prendere tutte le misure di protezione e salvaguardia necessarie per le abitazioni circostanti (alberature ecc.).
Le due strade bianche che lambiscono la zona oggetto di variante dovranno essere risistemate in funzione delle nuove attività con adeguate misure di sicurezza.
2) PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO ED I TEMPI MASSIMI.
Al termine della attività di escavazione dovrà essere ripristinato l’uso agricolo.
Il progetto di risistemazione ambientale dovrà essere dettagliato per quanto concerne la regimazione idraulica la sistemazione a verde la viabilità e gli interventi di riporto.
Per quanto concerne l’assetto morfologico finale si suggerisce di arretrare il margine collinare attuale e di creare un nuovo assetto dei versanti con pendenza decrescente verso la parte inferiore del versante (verifica con calcoli di stabilità), in modo da realizzare un rilievo di caratteristiche simili a quelli limitrofi.
Particolare cura dovrà essere posta nella regimazione idrica di collegamento fra il piede del versante ed i fossi a valle della strada asfaltata in modo da evitare ristagni.
Tempi massimi di ripristino: tre anni dall’inizio dell’attività.
3) DESTINAZIONI FINALI DELL’AREA E RELATIVI INTERVENTI CONSENTITI.
- DESTINAZIONE FINALE DELL’AREA
ZONA AGRICOLA (ZONA E) DI PRG.
- INTERVENTI CONSENTITI
Attività agricola.
4) CRITERI E METODI DI COLTIVAZIONE, LIMITI DI ESCAVAZIONE (PUNTO 3.4. DELLE ISTRUZIONI TECNICHE)
Il recupero della cava dismessa rientrerà nella ipotesi B (recupero di cava dismessa con incentivo). Ai sensi di tale punto la quantità di materiale da commercializzare non dovrà essere superiore al 30% del materiale escavato in precedenza; il richiedente elaborerà un piano finanziario dimostrando che l’utile di Impresa non sarà superiore al 20% dei costi di recupero, la durata degli interventi di recupero e di ripristino non dovrà essere superiore a tre anni.